Lo Statuto


 

 

 

Lo Statuto di Epulae: Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della
Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti


ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita in data 20 ottobre 2006 l’associazione culturale denominata: Epulae Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti, altrimenti indicata con la sola abbreviazione Epulae.
L'associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, di età minima di diciotto anni, che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi. Per quanto non previsto dal presente statuto l’associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile nonché dalle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DURATA
La durata dell’associazione è stabilita al 31 dicembre 2056 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

ART. 3 - SEDE
L’associazione ha sede legale in Roma*, in via Nicolò Piccinni n. 31 presso lo studio del commercialista rag. Federico Natalucci, con determinazione del Consiglio dell’accademia potrà trasferirsi la sede nell'ambito della stessa provincia o in altra regione, nonché istituire e/o sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all’estero.

*La sede legale dell’Accademia è stata spostata in Cagliari, in Via Tempio 10/A


ART. 4 - SCOPI SOCIALI
L'associazione non ha finalità di lucro. Il suo scopo principale è quello di elevare, diffondere, promuovere e valorizzare la cultura alimentare, enologica e gastronomica, anche attraverso attività di promozione sociale, didattiche, di formazione ed editoriali.
L’accademia favorisce la promozione dei prodotti enogastronomici ed il loro contesto sociale, storico e culturale; persegue lo sviluppo della tecnica dell’analisi sensoriale degli alimenti ed è volta a diffondere la cultura alimentare, gastronomica e culinaria in tutti i suoi vari aspetti.
L’associazione si propone, altresì, il fine di promuovere il piacere del cibo e della convivialità, nonché di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari.
Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'accademia potrà collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, nonché stipulare contratti di locazione e/o di acquisto; gestire immobili, partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e limiti consentiti ed effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’associazione svolge tutte le attività culturali, didattiche, editoriali, organizzative atte a divulgare la conoscenza del patrimonio culturale enogastronomico, sia in Italia che all'estero, mediante:

a) la promozione della cultura enogastronomica;
b) l’organizzazione della formazione e della specializzazione di sommeliers, enogastronomi, chef, esperti degustatori, wine consultant, wine and food consultant; nonché relatori, formatori ed insegnanti in materie enogastronomiche;
c) la promozione di manifestazioni, eventi, corsi, viaggi-studio, viaggi itineranti a scopo culturale con particolare riguardo alla materia enologica e gastronomica;
d) la collaborazione con i produttori, gli operatori, le associazioni, le scuole e le istituzioni universitarie, gli enti pubblici e privati e la stampa specializzata del settore;
e) la promozione e/o la collaborazione ad indagini, sondaggi, ricerche e studi in materia enogastronomica;
f) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni, mostre, incontri ed iniziative, sia nazionali che internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
g) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
h) di tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari: dalle fasi di produzione e di conservazione, alle successive trasformazioni artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del prodotto.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
L'accademia trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi di organismi locali, nazionali, comunitari ed internazionali;
e) eventuali entrate derivanti da prestazione di servizi inerenti le finalità dello statuto;
f) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.
Il patrimonio dell’accademia deve essere destinato unicamente al perseguimento degli scopi associativi ed è esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili e proventi tra i soci.

ART. 6 - SOCI
Possono essere iscritti all'accademia tutti coloro i quali ne condividono gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni e/o enti.
Gli associati si suddividono in soci effettivi e soci onorari.

1) I soci effettivi si distinguono in accademici e sostenitori
a) I soci accademici sono ravvisabili, oltre che nei soci fondatori, in tutti gli associati che riconoscendo le finalità dell’accademia, partecipano attivamente alle attività sociali, ovvero coloro i quali hanno frequentato o frequentano i corsi di formazione in tema enogastronomico e pertanto possiedono attestazioni professionali e possono fregiarsi delle qualifiche secondo il livello di formazione raggiunto.
b) I sostenitori sono le persone e/o gli enti che riconoscendo nelle finalità dell’accademia un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo corrispondono quote annuali secondo quanto stabilito dal Consiglio dell’accademia. 

2) I soci onorari sono nominati dal Consiglio dell’accademia fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell’accademia. Ad essi è attribuito il titolo ad honorem tra quelli previsti nell’accademia; sono esonerati dal pagamento della quota associativa e/o di iscrizione.
I soci effettivi (fondatori/accademici/sostenitori) sono tenuti al pagamento della quota sociale, e dell’eventuale tassa di iscrizione, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio dell’accademia, la quota sociale ha validità dell’anno solare e va versata dal socio entro il 31 gennaio.
Tutti i soci effettivi sono pertanto ammessi a partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto. I soci fondatori ed i soci accademici possono candidarsi per le cariche sociali dopo un triennio consecutivo di iscrizione all’accademia.
Per diventare soci occorre presentare domanda di ammissione che si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio dell’associazione non la respinga, a scrutinio segreto, entro novanta giorni dalla sua presentazione.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono richiedere le quote ed i contributi versati.
La quota associativa non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

Il socio che aderisce all’accademia è automaticamente socio della delegazione dove risiede, l’espulsione dall’accademia comporta automaticamente l’espulsione dalla delegazione di appartenenza Non è consentito ai soci svolgere attività in contrasto con le finalità dell’accademia, l’utilizzo del logo dell’accademia dovrà essere sempre autorizzato dall’organo locale competente.

ART. 7 - ORGANI DELL’ACCADEMIA
Sono organi dell'Accademia internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell’analisi sensoriale degli alimenti, denominata Epulae:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio dell’accademia;
- il Presidente;
- il Comitato dei Garanti.

Le decisioni degli organi statutari dell’accademia sono valide unicamente se formalizzate in delibere da trascriversi sugli appositi registri dell’Assemblea, del Consiglio dell’accademia e del Comitato dei Garanti ed obbligano tutti i soci.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci dell’accademia regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio dell’accademia mediante avviso affisso nella sede legale dell’associazione, a mezzo posta elettronica con conferma di avvenuto ricevimento e con pubblicazione di avviso sul sito web dell’associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare nonché la data e l’ora prevista per l'adunanza in seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano; essa delibera in merito: 

a) all'approvazione del bilancio consuntivo dell’accademia;
b) alla elezione degli organi statutari o alla ratifica del risultato delle operazioni elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio dell’accademia e dei componenti del Comitato dei garanti effettuate dai soci presso le singole delegazioni;
c) modifiche statutarie.
L'Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati: essa delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.
Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto ed a farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere comunque più di nove deleghe, ciascuna corredata da relativa fotocopia del documento di identità.
La regolarità di costituzione dell’Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell’associazione il quale invita l’Assemblea a provvedere alla nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea.
Il presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per far constare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.
L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, nonché per la modica dello statuto e per la deliberazione dello scioglimento dell’associazione.
Per modificare lo statuto dell’accademia occorrono:
in prima convocazione la presenza, in proprio e/o per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'accademia e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


ART. 9 - CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA
L'accademia è amministrata dal Consiglio dell’accademia composto da undici membri eletti tra i soci accademici, iscritti all’accademia da almeno un triennio consecutivo, che presentino la propria candidatura.
I consiglieri durano in carica quattro anni, rinnovabili, e comunque fino all'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio chiuso dopo la loro elezione.
Qualora, nel corso del quadriennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell'ordine, hanno ottenuto più voti nelle relative elezioni; i consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Nella sua prima riunione il Consiglio elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario/tesoriere.
Il Consiglio dell’accademia è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione con l'esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di statuto.
Il Consiglio ha la funzione di promuovere l’attività dell’accademia e di favorirne la diffusione nonché di promuovere le finalità statutarie.
Sono riservate alla competenza del Consiglio dell’accademia tutte le decisioni concernenti:

a) l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme disciplinari ad essi applicabili;
b) la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo;
c) la determinazione della misura delle quote associative;
d) il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell'associazione;
e) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'organizzazione dell'associazione;
f) l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili sotto l'osservanza delle norme di legge;
h) le politiche relative all’organizzazione periferica;
i) le proposte di modifica dello statuto;
l) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;
m) la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
n) l'assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto;
o) la determinazione dei rimborsi delle spese;
p) la predisposizione del programma di attività dell’accademia.

Il Consiglio dell’accademia è convocato dal Presidente presso la sede dell'associazione, o altrove, o a seguito di delega scritta dal vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza per posta elettronica e/o SMS. Le riunioni del Consiglio dell’accademia sono presiedute dal Presidente dell’accademia; in caso di sua assenza od impedimento dal vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano in carica.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o altro mezzo tecnico equipollente, a condizione che siano presenti, nel luogo dove la riunione è convocata, almeno il presidente o il vicepresidente della riunione ed il segretario della riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e che ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, possa intervenire in ogni momento, possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.
Il Segretario/tesoriere oltre ai rapporti con il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio dell’accademia, dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali e del libro dei soci.
Il Segretario, coadiuvato da un’apposita commissione di lavoro, assicura la gestione amministrativa, organizzativa e di tesoreria dell’accademia secondo le disposizioni impartite dal Consiglio dell’accademia.
Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, sotto responsabilità personale di chi l'abbia effettuata.

ART. 10 - IL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio dell’accademia. Convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio dell’accademia. Svolge, con ampi poteri di firma, le mansioni a lui demandate dallo statuto, dal regolamento e dal Consiglio dell’accademia. Ha potestà di demandare tutte o alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o ad altro Consigliere delegato.
In caso di assenza od impedimento anche permanente del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente. La presenza e/o la firma del Vicepresidente attesta, di fronte ai terzi, l’assenza o l’impedimento del Presidente. In caso di sostituzione, il vicepresidente disimpegna tutte le funzioni del Presidente, con le stesse responsabilità.
Il Presidente ha la funzione di diffondere l’attività dell’accademia e di favorirne la diffusione nonché di promuovere le finalità statutarie sia in Italia che all’estero. Il Presidente sottoscrive i contratti per conto dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio, cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa; provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio dell’accademia, qualsiasi spesa effettuata in eccesso o non autorizzata preventivamente non verrà rimborsata.

ART. 11- COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei garanti è organo dell’accademia ed è competente a risolvere le eventuali divergenze e le controversie di qualsiasi natura ed anche quelle indicate al seguente articolo
Il Comitato dei garanti è costituito da cinque membri, di cui tre esperti preferibilmente in materie giuridiche, di cui uno con funzioni di presidente, e da due tecnici, eletti ogni quattro anni dall’Assemblea in occasione delle votazioni del rinnovo delle cariche sociali e secondo le stesse modalità. I membri del Comitato possono essere scelti ed eletti anche tra i coloro i quali non sono soci dell’Accademia ma che vantano indiscusse competenze ed attitudini per ricoprire le suddette funzioni.

ART. 12 – ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL’ACCADEMIA
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare alle elezioni del Consiglio e dei relativi organi dell’accademia.
Le elezioni avverranno luogo presso le sedi delle singole delegazioni locali, o in altra sede idonea, secondo le norme stabilite dal regolamento elettorale da stabilirsi con deliberazione del Consiglio dell’accademia.
La verifica dei documenti relativi alle elezioni degli organi statutari potrà essere richiesta, a proprie spese, al Comitato dei garanti da ogni elettore entro sessanta giorni dalla data delle elezioni medesime. La documentazione relativa alle elezioni dovrà essere conservata a cura delle rispettive segreterie di delegazione per la durata di quattro anni dalla data delle elezioni stesse.

ART.13- ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL’ACCADEMIA
L’accademia opera sul territorio nazionale ed internazionale per mezzo di delegazioni costituite a livello locale.
Sul territorio nazionale possono ravvisarsi come sedi a livello locale: paesi, capoluoghi di provincia e regioni.
Le delegazioni periferiche dell’accademia sono così organizzate:

a) il Delegato;
b) l Consiglio di delegazione, composto dal Delegato, un segretario/tesoriere e tre consiglieri eletti dai soci;
c) l’Assemblea di delegazione, composta da tutti i soci della delegazione in regola con il pagamento della quota associativa;
d) il Presidente di delegazione regionale, eletto tra tutti i delegati della regione.
L’autonomia ed il funzionamento delle delegazioni locali sono regolati da un apposito regolamento redatto dal Consiglio dell’accademia, ogni delegazione locale può avere un bilancio autonomo e dotarsi di una propria partita IVA. Le cariche nelle delegazioni sono elettive ed hanno la stessa durata di quelle a livello nazionale, nonché devono essere rinnovate almeno trenta giorni prima del rinnovo delle cariche nazionali. Il Presidente della delegazione regionale, eletto tra i delegati locali di quella regione, è garante della politica e della corretta gestione dell’accademia sul territorio.
Tutte le delegazioni locali sono tenute a presentare annualmente al Presidente della delegazione regionale dell’accademia un programma di attività, un rendiconto delle attività realizzate ed una copia del bilancio.
I Presidenti delle delegazioni regionali e di quelle estere sono direttamente soggetti alla direttive ed al controllo degli organi nazionali dell’accademia.
Sul territorio internazionale l’accademia promuove la costituzione di delegazioni locali estere per gli italiani residenti all’estero e per gli stranieri che abbiano frequentato o frequentino i corsi di formazione. Nei paesi esteri le delegazioni periferiche dell’accademia sono così organizzate: 

a) il Delegato;
b) il Consiglio di delegazione, composto dal delegato, un segretario/tesoriere e tre consiglieri eletti dai soci;
c) l’Assemblea di delegazione, composta da tutti i soci della delegazione;
d) il Presidente di delegazione dello stato estero, eletto tra tutti i delegati presenti nello stato.
Ogni delegazione in un paese estero provvede alla elezione Consiglio di delegazione composto dal Delegato, dal segretario/tesoriere e da tre consiglieri, ogni carica può essere rinnovabile. Il Presidente di delegazione dello stato estero, eletto tra i delegati locali di quello stato estero, è garante della politica e della corretta gestione dell’accademia sul territorio, della quale risponde direttamente agli organi statutari dell’accademia.
Con deliberazione del Consiglio dell’accademia verrà predisposto un apposito regolamento per l’organizzazione delle delegazioni estere.
Tutte le delegazioni, sia italiane che estere, sono tenute a formalizzare con apposite delibere le decisioni adottate e trascriverle su appositi registri, esse dovranno, altresì, uniformarsi a tutti i principi stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di applicazione, compatibilmente con la legislazione del loro paese.
L’istituzione delle delegazioni locali in Italia ed all’estero è fatta con delibera del Consiglio dell’accademia.

ART. 14 - CARICHE ACCADEMICHE
La carica rivestita dal socio nell’ambito degli organi statutari dell’accademia è un mandato, non retribuito con obbligo di adempierlo. Il Consiglio dell’accademia può stabilire rimborsi spese per attività svolte a favore dell’associazione con apposito regolamento.
Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, nonché di pernottamento entro un limite fissato annualmente e secondo le disponibilità di bilancio.
Le dimissioni dalle cariche sociali dell’accademia devono essere presentate per iscritto. Le dimissioni dalle cariche nazionali vanno presentate al Consiglio dell’accademia. Le dimissioni dalle cariche di consigliere nazionale o componente del comitato dei garanti fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti. Si considera dimissionario, di fatto, chi non rinnova la quota sociale.

ART. 15 - COMMISSIONI DI LAVORO
Entro un mese dalla sua elezione, il Consiglio dell’accademia dovrà nominare le commissioni di lavoro che ritiene necessarie.
Le commissioni di lavoro sono composte di regola da componenti, scelti tra gli associati, coordinate da un presidente in qualità di responsabile. Le commissioni decadono con il decadere del Consiglio che le ha costituite.
All’inizio della sua attività, così come al 30 settembre di ogni anno, il presidente di ciascuna commissione di lavoro sottoporrà all’approvazione del Consiglio il programma di lavoro annuale e un preventivo di spese. Nell’ambito di quanto approvato, la commissione svolgerà la sua attività in maniera autonoma, mettendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, con l’obbligo di riferire al Consiglio il risultato finale. In caso di necessità il Presidente o il Consiglio dell’accademia sottoporranno alla commissione di lavoro competente quesiti specifici o affideranno compiti particolari.
In tal caso la commissione di lavoro svolgerà quanto necessario riferendo l’esito nel più breve tempo possibile.
Le commissioni si riuniscono in via ordinaria in base al programma di lavoro annualmente presentato, o in via straordinaria qualora il responsabile lo ritenga opportuno o su richiesta del Consiglio dell’accademia. Le convocazioni vengono inviate con un preavviso di almeno sette giorni, ridotti a tre in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica.
Le commissioni di lavoro hanno funzione di:


•esprimere pareri su richiesta del Consiglio dell’accademia;
• organizzare le manifestazioni nazionali ed internazionali, in occasione delle quali si dovrà avvalere della collaborazione delle delegazioni locali;
• effettuare ricerche e studi per eventuali modifiche da apportare all’accademia;
• curare la didattica, organizzando e regolamentando i corsi di qualificazione professionale e la formazione dei docenti, i libri di testo e pubblicazioni varie di carattere didattico, mantenere rapporti con istituti scolastici ed enti culturali, organizzare e regolamentare dei concorsi;
• curare i rapporti con gli enti istituzionali ed altre associazioni di categoria in tema enogastronomico e culturale;
• curare rapporti con le delegazioni locali, con possibilità di effettuare ricerche e sondaggi presso le stesse e di intervenire al fine di individuare gli eventuali problemi, con la finalità di ottimizzare e armonizzare le loro attività.

ART. 16 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E GIUDIZIO DISCIPLINARE
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio, recesso ed esclusione.
Può inoltre essere determinata dal Comitato dei garanti per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità o il prestigio sia del singolo socio che dell’accademia, fatta eccezione per il mancato pagamento della quota sociale, sarà sottoposto al giudizio disciplinare dal Comitato dei garanti.
Nel caso in cui si ritenesse palesemente infondata la denuncia si potrà procedere d’ufficio al provvedimento disciplinare dei denunzianti
Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi statutari sono:

a) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa ed ingiunzione a non più ricadervi;
b) pena pecuniaria, da uno a cinque volte la quota sociale dell’accademia;
c) sospensione dell’esercizio della professione di sommelier o di enogastronomo e /o altra qualifica rilasciata dall’accademia per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
d) espulsione dall’accademia, in tal caso il socio dovrà restituire le insegne e la notizia verrà pubblicata sul sito web dell’accademia.
L'associato ha diritto di recedere dall'associazione in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell’associazione: la relativa dichiarazione deve farsi mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio, entro trenta giorni, che delibera in merito entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio dell’accademia nei seguenti casi:
a) violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’accademia;
b) svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'accademia;
c) perdita dei diritti civili.

Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, l'associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei garanti che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. L'esclusione dall’accademia è invece automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa.

ART. 17 - ASSUNZIONI DI PERSONALE
L’accademia può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti in materia.

ART. 18 - BILANCIO
L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio dell’accademia predispone il progetto di bilancio, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
Il bilancio, con le relazioni del Consiglio viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione e/o attraverso la pubblicazione sul sito nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. I proventi delle attività svolte dall'associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto. La contabilità deve essere tenuta attraverso un rendiconto delle entrate e delle uscite. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno: comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.19 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative all’attività dell’accademia viene stabilito come Foro competente quello di Roma.

ART. 20 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo con l’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall’ art. 8.

ART.21 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad analoghe associazioni onlus.

Repertorio n. Fascicolo n.
Registrato a Roma il